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Bonus investimenti pubblicitari: credito d’imposta del 50% fino al 2022

In particolare è stato disposto che per gli anni 2021 e 2022 il credito per investimenti pubblicitari sia concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line.

La Legge di stabilità 2021 di recente approvazione ha prorogato fino al 2022 uno specifico credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in un determinato periodo (art. 1 comma 608 L. 30.12.178).

Rispetto alla versione originaria della stessa agevolazione il credito è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento per cui non è necessario:

  • aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione;
  • né che il valore incrementale degli stessi investimenti sia superiore dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

Il credito è concesso nei limiti del regime de minimis e nel rispetto dello stanziamento previsto per tale agevolazione che, nel caso venga superato, comporterà una ripartizione percentuale delle risorse messe a disposizione.


Modalità di fruizione del beneficio



Il credito d’imposta si utilizza in compensazione attraverso il modello F24.

Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” a carattere prenotativo, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, ” (da inviare normalmente entro la fine del mese di marzo dell’anno in cui si fruisce dell’agevolazione);
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza entro il mese di gennaio dell’anno successivo).


Per tutti i dettagli vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente di fiducia.